Divorzio brevissimo: il nuovo procedimento della riforma Cartabia

Come funziona, in breve, il nuovo ricorso per “divorzio contestuale”.

Premessa

Una delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo civile (D.Lgs. 149/2022) è rappresentata dalla norma che ha ammesso il cumulo delle domande di separazione e divorzio, ovvero l’art.473bis.49 c.p.c.. In pratica, a decorrerecon il nuovo procedimento, è possibile presentare insieme e contestualmente, con un unico ricorso, sia la domanda di separazione, sia quella di divorzio. Il divorzio, in tal caso, verrà pronunciato dopo il decorso del termine previsto dal cd. divorzio breve e, cioè, decorsi 6 o 12 mesi (a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale), ma non sarà necessario presentare un’ulteriore ricorso.

Ed infatti, a seguito dell’entrata in vigore della L. 55/2015 sul divorzio breve era infatti emersa, con sempre maggiore urgenza, la necessità di crere coordinamento tra i procedimenti di separazione e di divorzio. La Riforma Cartabia ha quindi previsto la facoltà di proporre contemporanemente e con un unico giudizio tali domande.

Questa possibilità garantisce, come è evidente, un sostanziale risparmio di tempo e denaro.

In ordine all’applicazione pratica di tale cumulo di domande, Cassazione ha poi di recente confermato la possibilità di procedere con domanda contestuale anche nelle ipotesi di separazione consensuale. Ed infatti, i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La pronuncia della Suprema Corterecepisce quindi lo spirito di tale Riforma, che, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, muoveva proprio dallo scopo di “dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione“.

Dove si presenta il ricorso?

La domanda di divorzio congiunto si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno o dell’altro dei coniugi, anche in presenza di figli minori. Ciò costituisce già di per se una novità, in quanto deroga al principio generale adottato dall’art. 473-bis 11 co c.p.c., secondo il quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Cosa deve contenere il ricorso?

  1. Il ricorso per divorzio consensuale deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi, non essendo sufficiente la sola firma dell’avvocato;
  2. inoltre, il ricorso deve contenere le seguenti informazioni:
    • l’indicazione del Tribunale di riferimento, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale di entrambe le parti;
    • i nomi dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli eventuali altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
    • i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, con riferimento all’ultimo triennio;
    • gli oneri a carico delle parti (ad es. la rata del mutuo o il canone di locazione);
    • la regolamentazione delle condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici (ad esempio il contributo al mantenimento dei figli);
    • la segnalazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, anche in parte, le medesime domande o domande connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti;
  3. non è richiesto il piano genitoriale, ossia il documento che illustra e regola gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (art. 473-bis 12 co c.p.c.). Ed infatti, il piano genitoriale è obbligatorio soltanto nelle procedure giudiziali contenziose, ma non se vi è invece accordo tra i coniugi.

E’ sempre necessario recarsi davanti al Giudice?

La riforma Cartabia ha confermato definitivamente la possibilità di procedere con il divorzio congiunto anche per via telematica, ovvero senza la necessità di recarsi fisicamente in Tribunale davanti al Giudice.

Le parti possono difatti evitare l’udienza di presenza e sostituirla con lo scambio di note scritte. A tale fine è necessario che le parti, per mezzo dei propri difensori, rinuncino espressamente all’udienza, indicandolo nel ricorso e dichiarando di non volersi riconciliare.

Va chiaramente ricordato che il giudice, anche se le parti hanno scelto la forma scritta, può sempre convocarle per modificare le condizioni che ritenga in contrasto l’interesse figli o nel caso in cui siano necessari chiarimenti in ordine alle condizioni proposte.

La procedura di divorzio congiunto si conclude con sentenza che andrà a recepire gli accordi delle parti omologate dal Tribunale.

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