Diritti e parole: se l'Ordinamento italiano non nomina le persone transgender.
Indice
Premessa
Il Diritto costruisce reti di tutele i cui punti di intreccio debbono necessariamente emergere dalla loro sostantivizzazione: la conditio sine qua non per riconoscere una garanzia giuridica è, quindi quella di nominare, letteralmente, il soggetto destinatario della stessa.
A fronte di ciò è, però, significativo il fatto che – ad oggi – la Legge ordinaria non nomini le soggettività transgender (a vario titolo nominate in alcune normative regionali di carattere antidiscriminatorio), neanche nell’unica norma espressamente pensata per disciplinare tale esperienza, ovvero la L. 164/82 e s.m.i..
Ciò, invero, ben si allinea con la ratio generatrice di tale norma, che inquadra l’affermazione di genere delle persone trans come un meccanismo risolutivo di un problema e non come il riconoscimento della tutela giuridica per persone non cisgender.
Attesa tale prospettiva, ha dunque del tutto senso che l’Ordinamento non abbia ritenuto necessario nominare le soggettività transgender, ma semmai il problema – le “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali” – e lo strumento di soluzione – la “rettificazione di attribuzione di sesso”-.
Appare evidente, in buona sostanza, che le persone transgender non compaiano nel dato letterale poichè invero non sono costoro ad essere destinatarie della tutela giuridica: è l’Ordinamento e, precisamente, quella sua necessità di mantenere la “certezza dei rapporti giuridici” più volte ribadita sin dalle sentenze 15138/2015 della Corte di Cassazione e 221/2015 della Corte Costituzionale.
In tali termini, appare di tutta rilevanza l’urgenza di revisionare l’attuale impostazione, attesa l’ormai innegabile emergenza di approdi identitarii consacrati univocamente dalla giurisprudenza (da ultimo, s. n. 143/2024 della Corte Costituzionale) e persino da plurimi ordinamento stranieri vicini al nostro(come quello tedesco, ove dal primo novembre scorso è entrata in vigore la legge sull’autodeterminazione di genere, Selbstbestimmung Geset).
Di talché, pur nell’ovvia necessità di non trascurare le esigenze di ordine pubblico/certezza dei rapporti giuridici, la ricostruzione normativa deve finalmente individuare la persona trans in quanto tale come soggetto destinatario della tutela: scardinare la prospettiva del “problema da risolvere” e ricostruire un concetto giuridico che abbracci l’ipotesi che non tutte le persone siano cisgender. Cogliere il rilievo fattuale che alcune persone siano transgender e magari non binarie, e che tali identità siano nominabili normativamente.
L’assenza nominale dei corpi trans
Come noto, l’Italia è stata tra i primi Paesi del continente europeo a dotarsi di un procedimento normativo di affermazione di genere, ovvero la Legge n. 164 del 1982. Tale normativa – all’epoca certamente pionieristica – è figlia di una fase di concertazione tra la comunità transgender dell’epoca ed il legislatore: ma come tale, risente di una visione o ratio assolutamente distante – oggi – dei moderni ed aggiornati approcci al tema.
Non è un mistero difatti che, in seno ai lavori preparatori della (all’epoca) proposta di legge di modifica dell’articolo 454 c.c., si motivava così la necessità di intervenire normativamente sul punto: “Colleghi deputati! Il problema che con la presente proposta di legge si intende affrontare e risolvere è quello dei transessuali […] i quali, attraverso un intervento medico e chirurgico, sono giunti alla modifica dei loro caratteri genitali esterni, da maschili a femminili”.
A prescindere dal lessico obsoleto (ma neanche troppo, purtroppo, se letto con le lenti di certa giurisprudenza di merito), è decisamente problematica (e da superare) la visione per la quale l’identità di genere non cisgender sarebbe un “problema” da risolvere: da risolvere -peraltro – invisibilizzandone l’esistenza sotto una veste “pseudo-cisgender”, realizzata attraverso una “rettificazione” dei dati anagrafici disposta (solo) quando il corpo trans sia divenuto fisionomicamente “simile” a quello cisgender.
A fronte di tale premessa, è senz’altro vero che la prospettiva chirurgica sia stata superata a seguito – principalmente – della pronuncia n. 221/2015 della Corte Costituzionale, espressasi peraltro in continuità con gli approdi della la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e per la quale la subordinare il riconoscimento identitario alla prassi chirurgica costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU).
Tuttavia, superato l’obbligo chirurgico, non pare esserci stato altro avanzamento e la prospettiva, in fin dei conti , è rimasta la medesima: annichilire l’identità transgender sotto una veste pseudo-cisgender (sul piano nominale) ottenuta attraverso la rettificazione dei documenti, con la sola differenza che tale cis-conformazione è oggi ottenibile anche senza obbligo chirurgico (ma non a prescindere da una modificazione fisica).
Del resto, è la stessa Corte Costituzionale del 2015 ad affermare che “L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che […] rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare […] il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere”: sebbene tale inciso sia usualmente citato per affermare la non necessaria del “bisturi” è pur vero che sottende l’esigenza che la persona comunque si conformi – con una modalità a propria scelta – sul piano psicologico, comportamentale e soprattutto fisico ad un approdo di genere giuridicamente apprezzabile e tale da garantire “una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” (Corte Costituzionale n. 221/2015).
Rimane quindi implicita ma chiara la risignificazione in minus dell’aggettivo “trans” operata dal Diritto: da essere connotativo di una identità che supera i generi (dal lat. trans, trans- “al di là”), diventa identificativo di una esperienza di “attraversamento” da un genere ad un altro genere, effettuata mediante il mutamento del corpo.
E’ infatti proprio tale mutamento del corpo, trasformato in senso “corrispondente” a quello del “sesso di appartenenza” (la giurisprudenza confonde sovente “sesso” con “genere”), che viene “premiato” dalla Legge 164/82 con una “rettificazione” anagrafica, risolutiva del problema iniziale, ovvero la non conformità (del corpo trans) al genere assegnato alla nascita e la rassomiglianza a qualcos’altro, che la sintesi giuridica approssima nel genere binaristicamente “opposto” a quello assegnato alla nascita.
Si badi bene: non si nega che – per qualche persona transgender – il proprio percorso di affermazione di genere si risolva concretamente in un approdo “binario” nell’”altro genere”: si contesta però che tale prospettiva sia l’unica presa in considerazione e divenga quindi l’imposizione implica o il binario unico in cui può viaggiare la ratio normativa dell’affermazione di genere.
Si contesta, in sintesi, l’assenza nominale del corpo transgender “in quanto” corpo transgender, e non valutato normativamente solo in funzione del fatto che “corrisponda” somaticamente a qualcos’altro e possa quindi esser premiato con la “rettificazione anagrafica”.
Nominare le identità trans per normare i diritti
La legge non nomina mai ed in nessuna ipotesi l’esperienza transgender in quanto tale.
Sotto tale profilo, l’approvazione del c.d. DDL Zan (Disegno di legge recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”) avrebbe sicuramente comportato un avvicinamento a tale prospettiva.
E’ ben noto che tale norma mirava a tutelare (ex multis) le persone transgender dai crimini d’odio di matrice transfobica: attesa la cornice penalistica (quindi estranea ai principi di analogia e prossima invece a coordinate di esatta definizione), tale risultato necessitava pertanto della “quantificazione” degli elementi oggetto di tutela, potendosi all’uopo scegliere, sul piano teorico, se definire l’esistenza della persona transgender, il concetto di transfobia oppure – a monte- quello di identità di genere (pur essendo quest’ultimo un concetto afferente a qualsiasi approdo identitario, pure cisgender).
La scelta, è ricaduta su quest’ultima opzione: nonostante la rubrica degli articoli prevedesse il termine “transfobia”, il corpo della norma è finito per parlare e codificare espressamente solo il concetto di “identità di genere”: concetto prossimo, ma altro rispetto a quelli di “persona transgender” e di “transfobia”.
Non si nega, però, che tale finestra avrebbe comunque consentito una ipotesi di accesso, preparando il terreno normativo per dispositivi sul punto più chiari.
Allo stato, rimane quindi un vuoti nominale piuttosto significativo, per tutte le ragioni supra ricordate
Per contro, ci ha pensato la giurisprudenza a nominare e codificare i portati delle persone transgender in quanto tali: ovvero riventicanti una identità autonoma, non propensa ad assoggettarsi ad una “rettificazione” funzionale alla riconduzione al modello cisgender.
Ultimo esempio sul punto proviene dalla pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale, la quale finalmente apprezza che: “La percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)”. Trattasi, questo, di uno dei non frequenti momenti in cui la giurisprudenza apprezza il sentire identitario della persona in quanto tale, senza incasellarlo in un transito anagrafico.
Non è dunque un caso che sia stata proprio siffatta pronuncia a cristallizzare l’esigenza di una specifica normazione in materia, rilevando che allo stato attuale non vi siano disposizioni che tutelino il diritto ad una identità altra rispetto al meccanismo già conosciuto: in sostanza, non appena si è riusciti a nominare un’esperienza fisica ed identitaria espressamente e deliberatamente terza, è statoasin da subito chiara la mancanza dei diritti delle persone che la rivendicano.
E’ bastato nominare – in questi termini – le persone transgender (non binarie), per rendersi conto della carenza di diritti.
Concludendo, è quindi doveroso, in una fase di ripensamento dell’infrastruttura normativa, porci il problema di ciò che nominiamo e ciò che non nominiamo: è questa la primaria scelta normativa.
La premessa dovrebbe essere quella di nominare, in senso letterale, l’esistenza delle persone transgender: solo così si consente l’accesso all’interno dello spazio giuridico e solo così si costringe la giurisprudenza ad interrogarsi su carenze e tutele deteriori.
Fino ad oggi tale passaggio è stato omesso: eppure, è bastato nominare le identità non binarie (come appendice ancor più dirompente dell’identità trans) per mettere in una crisi costruttiva il giudice delle leggi.
La forza della parola, nella Legge, crea scenari che si chiamano Diritti: ed è questa la direzione che una costruzione normativa sui percorsi di affermazione di genere deve necessariamente percorrere.
