Affermazione di genere

L’Avv. Roberta Parigiani è da sempre impegnata nella tutela,  giudiziale e stragiudiziale, dei diritti di autodeterminazione di genere della comunità transgender e non binaria.

Lo Studio offre perciò assistenza nei procedimenti di cosiddetta “rettificazione di sesso“, ovvero nell’iter giudiziale di affermazione dell’identità di genere imposto dalla L. 164/82, finalizzati ad ottenere la rettificazione del nome anagrafico (e l’autorizzazione ad effettuare gli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere per soli  casi in cui tale autorizzazione sia ancora richiesta conseguentemente alla sentenza della 143/2024 Corte Costituzionale).

E’ fornito altresì supporto nella redazione di istanze di mutamento del nome dinnanzi al Prefetto.

Unitamente ai  procedimenti di cui alla Legge 164/82, l’Avv. Roberta Parigiani patrocina e supporta ogni aspetto giuridico del percorso di affermazione di genere, nonchè assiste nelle ipotesi in cui si subisca discriminazione o forme di violenza derivate o motivate dall’identità di genere della persona.

• Procedimenti di “rettificazione di sesso” ed affermazione di genere di cui alla Legge 164/1982;

•Procedimenti prefettizi di mutamento del nome;

•Tutela giudiziale e stragiudiziale nei casi di errata assistenza sanitaria delle soggettività trans;

•Consulenza e tutela nella redazione dei protocolli relativi alle cosiddette “carriere alias“;

•Tutela antidiscriminatoria nei casi di violazione del diritto alla identità di genere.

Sussistendone i requisiti, l’Avv. Roberta Parigiani patrocina i giudizi di affermazione di genere anche con Patrocinio a Spese dello Stato (cosiddetto Gratuito Patrocinio).

In relazione ai procedimenti di affermazione di genere, il reddito da calcolare ai fini di verificare la possibilità di ottenere il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato sarà unicamente il reddito personale (con esclusione di quello del nucleo familiare, anche laddove si abbia reddito “zero”), trattandosi di diritti della personalità.

Legge 164 del 1982
Entra in vigore la legge 164/82, rubricata "norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", l'unica norma che consente l'affermazione anagrafica di genere delle persone transgender.
Sentenza n. 161 del 1985
La Corte Costituzionale afferma che gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti. con la L. 164/82 si possono autorizzare gli interventi chirurgici
D.lgs 150 del 2011
Viene mutato il rito del procedimento, rendendo nei fatti un po' più lento il procedimento giudiziale.
Sentenza n. 15138 del 2015
La Corte di Cassazione sancisce per la prima volta che non è più obbligatorio sottoporsi ad un intervento chirurgico per ottenere la rettificazione di attribuzione di genere nei documenti
Sentenza n. 221 del 2015
La Corte Costituzionale ribadisce, dopo la Cassazione, che “l’imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all’identità di genere”.
Sentenza n. 180 del 2017
La Corte di Cassazione ha ribadito che la richiesta di rettificazione anagrafica del sesso non richiede necessariamente un intervento chirurgico, confermando la necessità di rispettare l'identità di genere della persona.
Sentenza n. 3877 del 2020
chi avanza richiesta per la rettificazione anagrafica di sesso ex l. 164/1982 può scegliere liberamente il nuovo prenome, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge o i diritti di terzi.
Sentenza n. 143/2024
La Corte Costituzionale torna sulla questione ed afferma che le persone non binarie esistono, ma attualmente la legge non le riconosce. Inoltre, rende non più necessaria l'autorizzazione agli interventi laddove si sia ottenuta la rettificazione anagrafica.
14 aprile 1982
6 maggio 1985
6 maggio 1985
20 luglio 2015
21 ottobre 2015
13 luglio 2017
17 febbraio 2020

L’Avv. Roberta Parigiani offre la propria consulenza anche come responsabile del settore giuridico del MIT- Movimento di Identità Trans, con sede a Bologna, nonchè del relativo sportello legale gratuito.

Insieme al MIT- Movimento Identità Trans prosegue quotidianamente l’impegno civile per la promozione dei diritti della comunità trans, delle persone transgender e delle soggettività non binarie.

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