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Il Tribunale di Bologna riconosce la matrice transfobica del reato d'odio

il Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenza a seguito di rito abbreviato del 18/12/2024 depositata il 19/12/2024, ha condannato l’imputato per un reato di violenza sessuale aggravato e tentata estorsione ai danni di una donna trans disabile, dopo aver ammesso la costituzione di parte civile dell’associazione MIT – Movimento di Identità Trans.

il Giudice  ha ritenuto integrata l’aggravante di cui all’art. 61 comma 4 e 5 cp.

In sentenza scrive il giudice che: ” (…) è chiaro che l’imputato si è adirato per via del fatto che la persona offesa era una persona trans, cosa che lui non si aspettava e per questo ha infierito su di lei come dimostrano le parole di scherno “chiama la polizia, prova a chiamare la polizia” dette dall’imputato mentre le agiva violenza. Non ha ravvisato le sevizie poiché non sono state utilizzate particolari mezzi per farle del male se non quello che corrispondono ai violenti rapporti sessuali già di per sé integranti il fatto di reato. (…) la violenza sessuale è aggravata dalla minorata difesa e dalla crudeltà.”

In riferimento ad entrambi i delitti, e’ stata riconosciuta la costituzione di parte civile del MIT per gli interessi e i fini che essa persegue, riconoscendo quindi il movente transfobico della gravissima violenza subita. 

Il Tribunale di Bologna ha inoltre condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della persona offesa e dell’ente costituiti parte civili.
 
Per la persona offesa, considerando la gravità della vicenda, le conseguenze a lungo termine possibili e tutte le spese possibili che potrebbero essere necessarie , non essendoci allo stato gli elementi per una compiuta liquidazione del danno , ha rimesso la compiuta liquidazione al giudice civile. ha riconosciuto comunque l’obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva.
 
Per il MIT ente esponenziale della tutela delle persone transgender ha ritenuto di liquidare compiutamente il danno nella misura di € 5.000,00 , oltre al pagamento delle spese processuali.

Si tratta di un precedente importante, poiché da un lato riconosce la possibilità per le associazioni trans di costituirsi parte civile nei giudizi penali aperti a seguito di un crimine d’odio.

Dall’altro lato, statuisce che, pur nell’assenza – ancora – di una norma specifica, è comunque possibile soppesare la matrice discriminatoria e transfobica di una condotta illecita.

Il risultato, per quanto riguarda la costituzione in giudizio del MIT, è stato ottenuto grazie allo sportello legale dell’associazione stessa, che ha visto la cooperazione delle due legali Antonietta Cozza, specializzata in diritto penale, e Roberta Parigiani.