Come si “cambia sesso”?

Guida al percorso giudiziario di affermazione di genere

Premessa

Innanzitutto va precisato che la dizione “cambiare sesso” è profondamente sbagliata e la si utilizza solamente in quanto termine di uso comune, al fine di facilitare la ricerca e la comprensione a chi non abbia dimestichezza con le terminologie normalmente in uso all’interno della comunità trans.

Le persone transgender affrontano un percorso di affermazione della propria identità di genere e, pertanto, si dovrebbe parlare di “affermazione di genere“, trattandosi di percorsi che vanno ad affermare un’identità di genere naturale e connaturata alla persona fin da sempre. I rimedi offerti dalla Legge sono quindi strumenti finalizzati ad affermare o cristallizzare un profilo anagrafico, ma non certo a cambiare, trasformare o mutare il genere (che la legge impropriamente chiama “sesso”).

Il genere, infatti, è innato, indipendentemente dal fatto che la Legge lo riconosca o meno.


Ciò premesso, in Italia, l’iter di affermazione di genere è disciplinato dalla Legge n. 164 del 1982.

La Legge non è mai sostanzialmente cambiata, se non in forza di alcune sentenze giudiziarie che hanno via via influito sulla sua applicazione pratica.

Ma cosa prevede?

Art. 1.
La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Art. 2.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all’articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l’attore. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli. Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell’interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Art. 3.
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

Art. 4.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 5.
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6.
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta. Si applica la procedura di cui al secondo comma dell’articolo 3.

Art. 7.
L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente.


Il Tribunale

La Legge 164 prevede che la persona residente in Italia (cittadina o straniera che sia) che intenda affermare il genere presenti una domanda al Tribunale della zona di residenza. Se la persona transgender è cittadina italiana ma residente all’estero potrà rivolgersi al Tribunale relativo all’ultima residenza in Italia.

Se la persona transgender che risiede all’estero ma ha cittadinanza italiana ha svolto il percorso di affermazione di genere all’estero, potrà comunque utilizzare la documentazione ottenuta, facendola tradurre con timbro che ne attesti la conformità (che si può ottenere presso un qualsiasi Tribunale o presso il consolato italiano nel Paese di residenza).

Non è possibile stabilire con certezza quali siano i tempi del Tribunale perché questo dipende molto dalla grandezza del Tribunale, dal carico di lavoro dei singoli Giudici, da come è presentata la domanda – in alcuni casi, per esempio, il Tribunale potrebbe richiedere l’integrazione di alcuni documenti comportando un lieve allungamento dei tempi.

La legge 164/1982 è stata modificata dal d.lgs. 150/2011 con un possibile allungamento dei tempi e un potenziale aggravio dei costi. Secondo questa modifica, infatti, le cause che riguardano la riassegnazione del genere seguono un rito di tipo ordinario (ovvero come ogni altra causa di tipo civile) e al giudizio partecipa il Pubblico Ministero. Nel caso in cui la parte abbia figli oppure coniuge e figli l’atto che introduce il giudizio di rettifica del genere va notificato al Pubblico Ministero e al coniuge e ai figli. In assenza di coniugi e figli l’atto di citazione va notificato sempre al Pubblico Ministero. 

Affermazione di genere per persone straniere residenti

La legge 164/82 è applicabile anche alle persone transgender straniere soggiornanti e residenti in Italia.

Va però ricordato che, una volta ottenuta la sentenza di ri-attribuzione di genere, qualora il Paese d’origine non riconosca la possibilità di rettifica anagrafica, si procederà alla rettifica della sola scheda anagrafica conservata presso il Comune di residenza, rendendo così possibile l’aggiornamento della carta d’identità italiana con il nome e il genere anagrafico. In sostanza, nonostante lo Stato Italiano non possa modificare i documenti di emissione di un altro Stato estero, potrà però modificare i documenti emessi in Italia, così permettendo alla persona straniera di avere un documento italiano corrispondete alla propria identità di genere.

Quanto costa “cambiare sesso” sui documenti?

I costi sono variabili e normalmente ricalcano le tabelle previste dalla Legge per i giudizi di valore indeterminato.

Tuttavia, è sempre possibile, se ne sussistono i requisiti, attivare il Gratuito Patrocinio, abbattendo a zero i costi di assistenza legale.

Il Gratuito Patrocinio consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita a favore delle persone che intendano promuovere un giudizio se il reddito annuo non supera una determinata soglia. 

In sostanza, in caso di ottenimento del Gratuito Patrocinio, le spese relative al legale (che dovrà però essere iscritto nelle apposite liste ) saranno sostenute dallo Stato. Non si dovrà pagare nessuna spesa.

Per presentare la domanda di gratuito patrocinio è necessario che il proprio reddito personale (per le cause di affermazione di genere non si somma il reddito di conviventi e/o familiari) non superi la soglia di € 12.838,01.

Per stabilire se sia possibile beneficiare di tale diritto si deve verificare la soglia di reddito dall’ultima dichiarazione dei redditi e, se non si ha alcun reddito, si dovrà compilare una autodichiarazione (fornita dal Consiglio dell’ordine di competenza).

I requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio devono permanere per tutta la durata del procedimento legale. Nel caso di decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio sarà a carico della parte pagare tutte le spese del procedimento.

Del gratuito patrocinio può beneficiare chiunque, indipendentemente se cittadino o straniero.

Documenti utili l’iter giudiziario

La legge non prevede una espressa lista di documenti e dunque non è possibile dire quale documentazione serva in astratto, poiché la lista dei documenti da allegare cambia da Tribunale a Tribunale e da percorso a percorso.

Ciò che si può affermare è che la domanda dovrà essere generalmente accompagnata da una documentazione psico-diagnostica e da una documentazione medica che attestino lo svolgimento di un percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il genere , la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere percepito come il proprio.

È prassi allegare anche l’estratto dell’atto di nascita. Non è obbligatorio che la documentazione medica provenga da una struttura sanitaria pubblica, tuttavia, è bene precisare che molti Tribunali chiedono che la documentazione provenga da strutture mediche competenti in materia e possibilmente pubbliche, in quanto aventi una valenza giuridica ben maggiore delle analoghe private.

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