Transgender: l’iter di affermazione di genere

Premessa

Una persona trans, durante il percorso di affermazione di genere intrapreso, può trovarsi nella condizione di avere documenti di identità non più conformi alla propria attuale identità, in quanto riportanti un nome ed un genere ormai distanti dal proprio sentire.

Ciò, a tutta evidenza, costituisce ragione di forte difficoltà ed imbarazzo, oltre che ostacolo a tutte le normale incombenze della vita quotidiana, sottoponendo la persona trans ad un costante outing, misgendering e deadnaming1.

Per risolvere tale problematica, l’Ordinamento consente di richiedere, con uno specifico procedimento giudiziale, il mutamento dei dati anagrafici, così da renderli conformi all’identità di genere della persona: è possibile dunque ottenere quella che – in termini colloquiali – è spesso definita “rettificazione di sesso“.

Tale procedura, che consiste nella richiesta di modificazione dei dati anagrafici (nome e genere) assegnati alla nascita, rappresenta la modalità con cui l’Ordinamento tutela il diritto all’identità di genere, essendo questo un diritto della persona garantito dalla Costituzione.

Il procedimento è attualmente disciplinato dalla Legge n.164 del 1982, rubricata “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”.

Indice

Cosa devo fare per iniziare il percorso giudiziale di affermazione di genere?

Per richiedere la “rettificazione di attribuzione di sesso” ai sensi della Legge 164 del 1982, è innanzitutto necessario rivolgersi ad unə avvocatə, possibilmente espertə nella materia.

Non è infatti possibile, per questo tipo di procedimento, promuovere il ricorso senza l’assistenza di unə legale.

Lə legale dovrà dunque proporre la domanda di affermazione di genere davanti al Tribunale del luogo di residenza, avanzando un ricorso finalizzato a richiedere l’ottenimento di una sentenza che, come previsto dalla Legge 164/82, “attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.

 

A cosa serve l’iter legale per il percorso di affermazione di genere?

L’iter legale per il percorso di affermazione di genere serve ad ottenere le rettificazione anagrafica del nome e del genere e, se desiderata, l’autorizzazione all’effettuazione di interventi chirurgici di chirurgia di genere.

Nota bene: Non tutti gli interventi di chirurgia di genere necessitano di autorizzazione giudiziale: è però necessaria dove l’intervento sia demolitivo di caratteri sessuali. Pertanto, ad esempio, se una mastoplastica additiva non necessita di autorizzazione giudiziale, la mastectomia la richiede. Analogamente, l’autorizzazione giudiziale è necessaria per gli intervento di vaginoplastica, orchiectomia, istero-annessiectomia e falloplastica.

 

Quale documentazione serve per avviare l’iter giudiziario di “rettificazione di sesso“?

La legge 164 del 1982 non indica espressamente quali documenti sia necessario produrre in giudizio per richiedere la sentenza di cosiddetta “rettificazione di sesso”.

Tuttavia, la giurisprudenza è ormai solida nel considerare necessaria almeno la seguente documentazione:

    1. Atto di nascita. Solitamente è sufficiente il solo estratto dell’atto di nascita, ottenibile agevolmente anche attraverso il portale online dell’anagrafe nazionale, accessibile al seguente link. Qualora sia invece richiesta la copia integrale, sarà invece necessario fare apposita domanda all’ufficio anagrafe ove è conservato l’originale, che è solitamente quello del comune di nascita.
    2. Certificato di residenza e stato civile. Sono agilmente scaricabili, anche in formato contestuale, attraverso il portale online dell’anagrafe nazionale, accessibile al seguente link.
    3. Relazione/perizia psicodiagnostica. Si tratta della documentazione psicologica o multidisciplinare con cui si attesta che la persona ha svolto un percorso interiore di affermazione di genere. Tale documentazione deriva dalla prassi storica di rilasciare vere e proprie “diagnosi” (di cosiddetta “inconuenza di genere”); sebbene tali diagnosi siano oggi tendenzialmente superate dalla scienza medica, sono comunque tutt’ora richieste dall giurisprudenza dei Tribunali e, dunque, è buona norma munirsene ai fini del giudizio.
    4. Relazione/perizia endocrinologica. Si tratta della documentazione rilasciata dall’equipe endocrinologica, attestante l’eventuale assunzione di una terapia ormonale confermativa del genere d’elezione.

Va ricordato che è importante allegare al ricorso un’adeguata documentazione, che possa indurre il Tribunale ad accogliere la richiesta di cosiddetta “rettificazione di sesso“. La documentazione può dunque variare caso per caso ed anche in base alle prassi dello stesso Tribunale.

E’ necessario avere una diagnosi di cosiddetta “disforia di genere”?

Va innanzitutto precisato e ricordato che l’identità di genere non è una patologia: ormai da anni l’OMS ha depatologizzato le identità transgender e non c’è nulla di patologico nell’essere una persona transgender.

Tuttavia, pur a fronte di questo, le aule dei Tribunali sono da sempre solide nel richiedere l’allegazione di certificazioni mediche e diagnostiche: è proprio “appoggiandosi” a tali documenti che il Giudice si sente legittimat* a pronunciare la sentenza.

Pertanto, sebbene non vi sia alcuna patologica da certificare nè alcuna diagnosi da ricevere, è comunque utile – purtroppo- produrre una qualche documentazione medico-diagnostica, possibilmente con timbro pubblico.

E’ necessario sottoporsi ad interventi chirurgici per poter “rettificare” il genere anagrafico?

Fino al 2015 e salvo rari casi, si poteva richiedere la rettificazione dei documenti anagrafici solo dopo aver effettuato un intervento chirurgico di affermazione di genere, un tempo definito “riassegnazione chirurgica di sesso“.

Oggi, però, dopo le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 20152, la rettificazione anagrafica di genere ,può essere richiesta anche senza che la persona si sia sottoposta ad alcun intervento chirurgico sui propri organi genitali.

Pertanto, è possibile attivare il procedimento giudiziario di rettificazione dei documenti senza aver affrontato alcun intervento chirurgico, che dunque può ( e non “deve“) essere effettuato, ma solo se la persona vuole effettuarlo per propria scelta.

Va ricordato che l’intervento di cosiddetta “riassegnazione chirurgica di sesso“, in Italia, non deve più essere autorizzato dal Tribunale, in base al disposto della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale: tale sentenza precisa infatti che l’autorizzazione diviene automatica una volta che si sia ottenuta la rettificazione dei documenti. Pertanto, benchè non sia formalmente necessaria l’autorizzazione, rimane comunque essenziale effettuare il procedimento di rettificazione di nome per ottenere l’automatica libertà ad effettuare qualsiasi intervento chirurgico.

La sentenza sancisce che il diritto alla conservazione della propria identità psicofisica non può essere sacrificato dall’interesse pubblico alla definizione certa dei generi. Pertanto, l’affermazione delle propria identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell’intervento chirurgico.

Il Tribunale deve però accertare rigorosamente la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale

La Corte Costituzionale ha fatto eco alla pronuncia della Corte di Cassazione.

La tutela della salute dell’individuo prevale sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico e pertanto il trattamento chirurgico non è un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica, ma solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

La Corte Costituzionale sancisce la non necessarietà dell’autorizzazione agli intervento “qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.

Pertanto, non è più essenziale l’autorizzazione laddove il Giudice abbia accolto la richiesta di mutamento di genere e nome anagrafico.

Come si svolge il procedimento?

Una volta raccolta tutta la documentazione e dopo aver eventualmente ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio3, il legale “iscriverà” il ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente territorialmente (ovvero, il Tribunale di residenza o di ultima residenza in caso di cittadini residenti all’estero).

Il Tribunale, svolti gli incombenti necessari, individuerà la data dell’udienza di comparizione, ovvero indicherà quando la persona interessata – sempre assistita dal legale- dovrà comparirà davanti al Giudice per confermare quanto riportato nel ricorso.

Non sempre sarà necessario presentarsi davanti al Giudice. Ed infatti, quando il Tribunale individuerà la data dell’udienza, potranno presentarsi 3 diversi scenari:

    1. L’udienza si terrà effettivamente di presenza. La persona quindi dovrà (potrà) effettivamente presenziare davanti al Giudice, insieme al proprio legale;
    2. L’udienza si terrà da remoto. La persona ed il prprio legale vedranno il giudice attraverso collegamento da distanza, in una sorta di videochiamata;
    3. L’udienza si terrà solo in forma scritta. In questo caso il legale dovrà unicamente depositare un documento scritto contenente ciò che avrebbe “verbalizzato” se l’udienza si fosse tenuta di presenza.

Dopo questa udienza possono succedere, principalmente, 2 diversi scenari:

    1. il Giudice si ritiene soddisfatto e convinto dalla documentazione presentata, trattenendo la causa in decisione per poter poi emettere la sentenza di accoglimento;
    2. il Giudice ritiene di voler approfondire qualche particolare aspetto avvalendosi di un consulente tecnico (C.T.U.) a cui demandare tale accertamento ulteriore. In questo secondo caso verrà fissata un’ulteriore udienza con cui il Giudice formulerà i quesiti di indagine a cui il Consulente tecnico dovrà rispondere. Il Consulente tecnico di solito impiega circa 3 mesi per redigere la sua ulteriore relazione, per la quale è necessario che egli incontri anche la persona direttamente interessata.

In ogni caso, conclusa tale fase, il Giudice emetterà la sentenza, ovvero il provvedimento con cui accoglierà la domanda di cosiddetta “rettificazione di sesso“.

Cosa si ottiene con la sentenza di cosiddetta “rettificazione di sesso”?

Con la sentenza di accoglimento si otterranno principalmente 2 cose:

    1. l’ordine giudiziale di mutamento dei dati anagrafici, con cui il Tribunale ordinerà all’ufficiale dello Stato Civile di annotare l’atto di nascita e sostituire il nome ed il genere assegnati alla nascita con quelli elettivi: è la vera e propria “rettificazione” dei dai anagrafici.
    2. in via automatica, la possibilità di  effettuare (anche in futuro) interventi chirurgici di affermazione di genere. 

La sentenza, che diventa definitiva dopo 30 giorni dalla sua emissione, consentirà di ottenere il mutamento dei documenti anagrafici, nonchè – eventualmente e solo se lo si desidera- di inserirsi nelle liste di attesa per gli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere.

Quanto dura il procedimento giudiziale di affermazione di genere?

La durata varia da Tribunale a Tribunale; orientativamente, però, si può affermare che le tempistiche medie oscillano in un range di circa 8/10 mesi da quando l’avvocatə deposita il ricorso. I tempi possono allungarsi in caso venga nominato il C.T.U..

Quali sono i costi del procedimento di affermazione di genere? Cosa è il Gratuito Patrocinio?

I costi del procedimento di affermazione di genere sono di più tipi:

    1. Costi per reperire la documentazione necessaria;
    2. Costi per introdurre il procedimento e costi accessori;
    3. Costi di istruttoria del procedimento;
    4. Costi del professionista legale che segue il procedimento.

Ciò considerato, è davvero complesso sintetizzare quanto sia il costo complessivo, laddove si dovessero comprendere tutte le voci di costo. Ciò, perchè le voci sono molto variabili: i costi delle relazioni mediche ed endocrinologiche sono variabili, così come sono variabili i costi legati al procedimento stesso. L’informazione che però è bene tenere in considerazione è quella legata alla possibilità di avvalersi del Gratuito Patrocinio, il quale – se si hanno i requisiti –  abbatte a zero i costi legati alle voci 2,3 e 4.

Il Gratuito Patrocinio, noto anche come Patrocinio a Spese dello Stato, è un istituto fondamentale del diritto che garantisce l’accesso alla giustizia anche a chi ha limitate risorse economiche. Consente di ottenere l’assistenza legale gratuita in procedimenti civili, penali e amministrativi, coprendo le spese legali e processuali. Per accedere al beneficio è necessario rispettare determinati requisiti reddituali, ovvero avere un reddito annuale inferiore alla soglia di 12.838,01.

Nei casi di affermazione di genere, il reddito da considerare è solamente quello personale e non conta quello del nucleo familiare.

  1. Outing: da intendersi come la dichiarazione pubblica con cui viene rivelato l’orientamento o l’identità di genere di una persona senza il consenso di quest’ultima;
    Misgendering: intesa come la prassi di rivolgersi ad una persona utilizzando un genere od un pronome non in linea con l’identità di genere della persona stessa;
    Deadnaming: può essere definito come la prassi di individuare la persona transgender non con il nome elettivo, ma con il nome (sovente, anagrafico od assegnato alla nascita) da questa ormai disusato e non più sentito come proprio.
  2. Corte Costituzionale, sentenza 05/11/2015 n° 221 e Cassazione Civile, sentenza 20/07/2015, n. 15138;
  3. Nei procedimenti di affermazione di genere di cui alla L. 164/82, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, si tiene conto solo ed esclusivamente del reddito personale, con esclusione dell’eventuale reddito del nucleo familiare.

 

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