Divorzio congiunto: la Cassazione si pronuncia su divorzio e separazione

Introduzione

La recente sentenza n. 28727/2023 della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica in materia di diritto di famiglia: l’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti a istanza congiunta. La pronuncia, emessa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione, caratterizzato da una crescente attenzione all’economia processuale e alla deflazione del contenzioso.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

Prima di analizzare la vicenda sottoposta all’attenzione della Corte, è opportuno soffermarsi brevemente sul nuovo strumento del rinvio pregiudiziale, introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 363-bis c.p.c. consente al giudice di merito di adire incidentalmente la Cassazione per ottenere la risoluzione di una questione di diritto, sostanziale o processuale, che presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi. La ratio dell’istituto risiede nella volontà di fornire all’interprete, in tempi rapidi, la soluzione di questioni giuridiche complesse, evitando il protrarsi del giudizio e l’incertezza del diritto.

Il caso di specie

La questione sottoposta all’esame della Corte trae origine da un ricorso congiunto di due coniugi che, dinanzi al Tribunale di Treviso, avevano chiesto la separazione personale e, contestualmente, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 473-bis.49 c.p.c. Tale norma, introdotta dalla riforma Cartabia, consente di proporre la domanda di divorzio contestualmente a quella di separazione, ma il suo ambito di applicazione è stato oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in particolare con riferimento alla sua estensibilità ai procedimenti a istanza congiunta.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il seguente principio di diritto: “è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

La Corte ha motivato la propria decisione sulla base di una serie di argomenti, tra cui:

  • Ratio deflattiva dell’istituto: l’ammissibilità del cumulo delle domande, anche nei procedimenti congiunti, è coerente con la finalità di economia processuale perseguita dalla riforma Cartabia.
  • Connessione oggettiva e soggettiva: tra le domande di separazione e divorzio sussiste una connessione per identità di parti e per causa petendi, essendo entrambe finalizzate a regolare la crisi coniugale.
  • Interpretazione sistematica: l’art. 473-bis.51 c.p.c., pur non menzionando espressamente il cumulo delle domande, non lo esclude, e l’interpretazione estensiva appare preferibile alla luce del principio di economia processuale.
  • Compatibilità con il divieto di patti prematrimoniali: la Corte ha escluso che il cumulo delle domande nei procedimenti congiunti violi il divieto di cui all’art. 160 c.c., in quanto l’accordo tra i coniugi non ha natura negoziale ma meramente ricognitiva, e il giudice conserva il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.

Conclusioni

La sentenza in commento rappresenta un importante precedente in materia di divorzio congiunto, aprendo la strada ad una gestione più efficiente e celere delle crisi familiari. La possibilità di cumulare le domande di separazione e divorzio, anche nei procedimenti a istanza congiunta, consente di raggiungere una soluzione definitiva in tempi più rapidi, riducendo i costi e l’incertezza per le parti.

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Sentenze e riferimenti utili

  1. Tribunale di Milano, sentenza del 5 maggio 2023 n. 3542: “Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l’art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l1anno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all’art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul molo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell’art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l’art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all’art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.”; così anche Tribunale di Lamezia Terme, ord. 13 maggio 2023; Tribunale di Genova, verbale della riunione ex art. 47-quater ord. giud. dell’8 marzo 2023; Tribunale di Vercelli, protocollo n. 73/2023 del 15 marzo 2023.
  2.  Tribunale di Firenze n. 4458 del 15 maggio 2023: “Ritiene il Tribunale che non vi siano argomenti che autorizzino l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto superare il principio di indisponibilità succitato e di conseguenza estendere la regola (o comunque la possibilità) del cumulo anche ai congiunti.”; Nota del Presidente del Tribunale di Padova ai Magistrati del settore civile, ai Direttori Amministrativi, alle Cancellerie del settore civile e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, in data 7 aprile 2023: “non si reputa ammissibile, in caso di domanda congiunta, il cumulo di domande di separazione e divorzio e quindi l’estensione della disciplina dettata dall’art 473-bis.49 c.p.c. ai procedimenti disciplinati dall’art. 473-bis.51 c.p.c.. Tale conclusione si ritiene sia desumibile sia dalla formulazione letterale dell’art. 473-bis.49 c.p., sia dal principio consolidato in giurisprudenza inerente la pacifica nullità degli accordi divorzili stipulati dai coniugi in sede di separazione personale, invalidità quindi del negozio da tener ben distinta dall’improcedibilità della domanda di divorzio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione”; Nota del Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Bari, in data 6 aprile 2023 “ad avviso del sottoscritto, confortato dal parere unanime di tutti i colleghi della sezione, espresso nel corso dell’ultima riunione ex art. 47 Ord. Giud., il cumulo è inammissibile perché l’art. 473-bis.51 c.p.c. non prevede una siffatta possibilità, dato che la norma richiama l’art. 473-bis.47 c.p.c. e non l’art. 473-bis.49 c.p.c., che disciplina il cumulo di domande contenziose”; Tribunale di Ferrara, sentenza del 31 maggio 2023, n. 406: “Il fatto che il legislatore delegante abbia utilizzato i termini “ricorrente” e “convenuto” ed abbia posto il criterio di prevedere l’autonomia dei diversi capi della sentenza e di specificare la decorrenza dei relativi effetti (fra cui, maxime, quelli relativi all’assegno di separazione e a quello di divorzio), chiaro indice della volontà di circoscrivere l’istituto del cumolo fra i due giudizi solo a quelli di natura contenziosa. Il legislatore delegato, nel momento in cui ha previsto che la domanda di divorzio possa essere proposta “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale”, intendendosi per tali il ricorso introduttivo e la comparsa di risposta di cui agli artt. 473- bis.12 e 473-bis.16, ha “ribadito” la scelta per il solo rito contenzioso. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto l’art. 473-bis.51, pur mutuando dalla disciplina contenziosa quanto al contenuto del ricorso congiunto e alla documentazione che deve esservi allegata, non contiene alcun richiamo all’art. 473.bis 49. Nessun elemento in favore del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio può essere, del resto, ricavato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo ove, nella parte dedicata al commento dell’art. 473-bis. 49, si è precisato che la domanda di divorzio potrà essere decisa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso di un anno (e non anche di sei mesi che è la tempistica del procedimento consensuale) dalla comparizione delle parti di fronte al giudice della separazione.” … “il diritto al mantenimento del coniuge debole viene quindi ritenuto “relativamente” indisponibile nel senso che di esso può disporsi solo nel momento in cui può essere fatto valere, ma non in via preventiva; con la conseguenza che ciascun coniuge può legittimamente rinunciare all’assegno di divorzio al momento della introduzione del relativo giudizio mentre una rinuncia preventiva è ritenuta in contrasto con il divieto di patti prematrimoniali. Orbene, nei procedimenti contenziosi con cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio le parti si limitano a chiedere al giudice di decidere su entrambe previo passaggio in giudicato della prima ed il decorso del termine minimo di legge. Per contro nei procedimenti congiunti le parti dispongono (rectius: disporrebbero) già all’atto del deposito del ricorso, di entrambi gli status e dei connessi diritti con la conseguente loro rinuncia preventiva”.
  3. Cass. civ., ord. 28 giugno 2022, n. 20745:  “Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio”; così anche Cass. civ. 26 aprile 2021 n. 11012 e Cass. civ. 30 gennaio 2017 n. 2224; In favore dei contratti prematrimoniali v. Tribunale di Torino ord. 20 aprile 2012 sez. VII, Pres. Est. Tamagnone: “Ed invero detta norma, secondo cui “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio” da un lato appare più afferente alla fase per così dire “fisiologica” del rapporto coniugale, dall’altro prova troppo, giacché come è noto a seguito della separazione, nella fase c.d. “patologica” del rapporto coniugale, cessano la maggior parte dei diritti-doveri discendenti dal matrimonio (come il dovere di fedeltà, di coabitazione..) onde non si ravvisano ragioni per ritenere che, al contrario, il diritto-dovere di contribuzione al mantenimento debba invece, necessariamente , permanere intatto e nulla, in relazione ad esso, possa essere convenuto tra le parti”; Per una ricostruzione di tutti i motivi alla base degli orientamenti favorevoli e sfavorevoli al cumulo delle domande consensuali di separazione e divorzio sia permesso il rinvio a G. Alemanno, Rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c. sul cumulo consensuale delle domande di separazione e divorzio, in Judicium, settembre 2023;
  4. Cass. civ., ord. 28 giugno 2022, n. 20745:  “Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio”; così anche Cass. civ. 26 aprile 2021 n. 11012, Cass. civ. 30 gennaio 2017 n. 2224; Cass. civ., sez. II , 12 gennaio 2016 , n. 298; Cass. 10 marzo 2006, n. 5302; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810.
  5.  Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31/05/2023 con R.G. 2915/2023 – Tribunale di Treviso, pag. 18: “Ammettere l’applicabilità dell’art. 473-bis.19 cod. proc. civ. nei procedimenti consensuali significherebbe consentire una revoca unilaterale del consenso ad nutum, possibilità esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza del 7 luglio 2021, n. 19348, che ha ritenuto inammissibile la revoca del consenso da parte di uno soltanto dei coniugi, posto che la domanda di separazione – o divorzio – proviene in modo comune e simmetrico da entrambi)”; F. Danovi, La Cassazione conferma l’ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta, in Famiglia e diritto, 1/2024, pag. 18: “La maggiore tempistica rende più sensibile il problema dell’eventuale revoca del consenso ad opera di una delle parti e dell’eventuale verificarsi di sopravvenienze in fatto tali da alterare le condizioni nel loro complesso concordate tra le parti, ma tuttavia non è certamente il cumulo in sé l’elemento che genera tali problemi, dei quali, è bene intendersi subito, non altera la sostanza”.

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