Matrimonio: la persona transgender non è obbligata a fare coming out con l’altro coniuge

Il tribunale di Livorno ha negato l’annullamento del matrimonio ad uomo che dopo 18 anni di matrimonio ha citato in giudizio la moglie dicendo di non sapere che ella fosse transgender: “La circostanza non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona”.

Una sentenza, dunque, che sancisce la nono obbligatorietà del coming out della persona che abbia compiuto un percorso di affermazione di genere,  persino all’inteno del rapporto coniugale.

Indice

Il caso affrontato dal Tribunale di Livorno

Un uomo cisgender aveva sposato la moglie nel 2003. Tuttavia,  ad un certo punto della loro relazione, i due avevano deciso di avviare le pratiche per l’adozione di un bambino, perché la donna non poteva avere figli. Solo in questa circostanza l’uomo “scopriva” che la moglie è una persona transgender e, proprio per questo, nel 2022 impugnava il matrimonio in Tribunale, basandosi sull’articolo 122 del codice civile, chiedendo al Giudice di sciogliere il vincolo matrimoniale per “violenza o errore“.

In sostanza, a dire dell’uomo, se egli avesse conosciuto tale circostanza prima del matrimoni, non avrebbe dato il consenso alle nozze.

La risposta del Tribunale di Livorno

Il Tribunale di Livorno, tuttavia, ha respinto la domanda e sancito che il matrimonio non poteva essere annullato ai sensi dell’articolo 122 del Codice Civile, poichè il mancato coming out della donna “non risulta qualificabile né come errore sulla identità della persona né come errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge“.

In sostanza, secondo il Tribunale di Livorno, non vi è alcun obbligo che imponga alla persona transgender di comunicare – neanche al proprio coniuge – di essere appunto una persona transgender. Ed in più, laddove non venga comunicata tale circostamza, l’altro coniuge non può invocare l’art. 122 del Codice Civile, poichè tale circostanza non incide sulla “identità della persona” “sulle qualità personali dell’altro coniuge”.

La sentenza sancisce dunque un giusto principio a tutela del diritto delle persone transgender a non rilevare dati sensibili sul proprio percorso di affermazione.

Approfondimento: cosa succede se il mutamento di sesso avviene durante il matrimonio?

La legge n. 164 del 1982 in materia di “rettificazione di attribuzione di sesso” stabilisce all’artiolo 4, il cosiddetto “divorzio imposto”: “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso”.

Tale articolo è stato però – fortunatamente –  dichiarato incostituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170, ha stabilito che il divorzio “imposto” alla coppia di coniugi, di cui uno abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso, è illegittimo e spetta al legislatore fornire all’unione una disciplina giuridica, che per ora non esiste.

Il motivo a fondamento della incostituzionalità della norma si basa sul fatto, che una volta sciolto il vincolo matrimoniale in conseguenza del mutamento di sesso, non è prevista dalla legge nessuna unione alternativa giuridicamente riconosciuta “che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima“. La sentenza segnala dunque un vuoto normativo tra “l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi)” e l’interesse e la volontà della coppia: “L’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale“, si legge, non deve insomma essere “eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto“. Si invita pertanto il legislatore ad introdurre “con la massima sollecitudine” una “forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza“.

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