Mutamento di sesso di cittadina straniera: il Tribunale di Siena conferma l’applicazione della legge italiana

Con la sentenza N. 701/2024 dell’ottobre 2024, il Tribunale di Siena conferma l’applicazione della legge n. 164/1982 anche alla persona transgender cittadina straniera, laddove la legge del paese di origine non preveda ipotesi di rettificazione di genere.

Il contesto

La ricorrente, cittadina tailandese residente in Italia, adiva il tribunale con l’assistenza dell’Avv. Roberta Parigiani per ottenere la rettificazione dei dati anagrafici e del genere sui documenti. Si poneva dunque la questione circa la norma applicabile al caso concreto, atteso che, ai sensi dell’art. 24 L. n. 218/1995 “l’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”. La Thailandia, tuttavia, prevede disposizioni molto restrittive e nel caso di specie non consente l’affermazione di genere.

La soluzione

A fronte del contesto, è stato anzitutto rilevato, attraverso le puntuali allegazioni, che la Thailandia non prevede disposizioni a tutela dell’affermazione di genere delle persone Transgender. conseguentemente a ciò, l’Avv. Roberta Parigiani ha chiesto al Tribunale l’applicazione dell’art. 16 L. n. 218/1995 che, al primo comma, prevede: “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” e al secondo comma: “… In mancanza si applica la legge italiana”, al fine di veder applicata la Legge italiana n. 164 del 1982. 

Sul punto, è stato utile fare leva sul precedente giurisprudenziale in analoga fattispecie dal Tribunale di Padova con la pronuncia n. 1086/2020, sancendo che “la delicatezza e l’importanza degli interessi coinvolti rende il diritto all’identità sessuale, in quanto espressione di uno dei diritti della personalità (dunque connotato da irrinunciabilità, intrasmissibilità, imprescrittibilità e contenuto non patrimoniale), terreno d’elezione per l’operatività delle norme di applicazione necessaria. Uniformandosi ai principi espressi dalla Corte Costituzionale sin dal 1985, invero già fatti propri dalla Corte EDU con la pronuncia resa sul caso Daniel OostenWijck c. Governo belga del 1978, lo Stato italiano si è mostrato attento ai valori di dignità e di libertà della personalità umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie, valori che si ritiene pertanto superino i confini della territorialità e che possano e debbano essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive”.

La sentenza

Il Tribunale di Siena, con la sentenza in questione, ha dunque così statuito:

“In generale si osserva che, ai sensi dell’art. 24 L. n. 218/1995 “l’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”, nella fattispecie la legge thailandese. Detto Paese, tuttavia, non prevede alcuna norma che riconosca il diritto di affermazione di genere delle persone transgender (v. sul punto il testo del “Development Programme delle Nazioni Unite”, e osservatori internazionali come Human Rights Watch, Nation Thailand e Outright International di cui parte ricorrente ha allegato i rispettivi link). Si ritiene, pertanto, applicabile la legge L. 164/1982 quale norma di applicazione necessaria, tenuto conto che il diritto all’identità di genere afferisce, nel nostro ordinamento, a diritti della persona inalienabili. Pertanto, l’impossibilità giuridica in Thailandia di affermare il genere, pur in caso dell’ormai avvenuto mutamento chirurgico dei caratteri sessuali, rappresenta un elemento di contrarietà all’Ordine pubblico vigente nel nostro ordinamento interno, con conseguente applicazione dell’art. 16 L. n. 218/1995″

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