Gestazione per Altri: una critica della Legge Varchi

La recente approvazione della Legge Varchi, che introduce il cosiddetto reato universale di Gestazione per Altri (GPA), ha aperto un forte dibattito mediatico, riaccendendo i riflettori su una tematica complessa e delicata, spesso tuttavia affrontata con una ostilità preconcetta di natura ideologica. La norma appena approvata emenda la L. 400/2004 estendendo la punibilità ai cittadini italiani che ricorrono alla GPA anche all’estero. Il disposto, tuttavia, solleva importanti questioni giuridiche ed etiche, in particolare riguardo al diritto all’autodeterminazione delle persone con utero e alla libertà di costruire una famiglia.

Un divieto assoluto in un panorama internazionale variegato

L’Italia, nella cornice internazionale, si distingue per un approccio fortemente proibizionista , non unico nel suo genere ma certamente radicalmente polarizzato a fronte di un panorama ben più complesso ed articolato. La Legge 40/2004, all’art. 12 comma 6, già vietava la pratica della maternità surrogata ove compiuta sul territorio nazionale, punendola con la reclusione e pesanti sanzioni pecuniarie. A fronte di ciò, la Legge Varchi, approvata definitivamente il 16 ottobre 2024, (testo congiunto delle p.d.l. C.887 (Varchi), C.342 (Candiani) e C.1026 (Lupi), abbinate durante i lavori della Commissione Giustizia in sede referente) ha invece esteso punibilità anche ai cittadini italiani che ricorrano alla GPA all’estero, configurandola come “reato universale“, ancorché in senso non tecnico.

La legge, in particolare, aggiunge all’originale divieto di cui alla Legge 40/2004, la seguente addenda: “Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”.

Questa scelta legislativa, come anticipato, si inserisce in un contesto internazionale eterogeneo, in cui la GPA è regolamentata in modo diverso a seconda dei Paesi: mentre in alcuni Stati è consentita, con diverse forme di regolamentazione (altruista in Portogallo, commerciale in alcuni Stati degli USA), in altri è vietata, come in Francia e Germania.

La diversità di approcci a livello internazionale evidenzia la complessità della questione e la mancanza di un consenso univoco. Tale circostanza sarebbe stata già di per se idonea a sconsigliare l’adozione di un approccio così marcatamente proibizionista.

Preme difatti ricordare che il concetto di “reato universale” riguarda crimini così gravi e lesivi dei diritti umani fondamentali da essere considerati perseguibile pressoché da qualsiasi Stato o con amplissimo consenso nella comunità internazionale: si fa in tal senso riferimento a fattispecie come genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, tratta di esseri umani ecc ecc.

In definitiva, la cornice definitoria dei reati universali muove dal principio di giustizia universale, secondo cui alcuni crimini sono talmente odiosi da offendere l’intera comunità internazionale e richiedere una risposta congiunta da parte di tutti gli Stati.

E’ evidente che la GPA, indipendentemente dalla posizione soggettiva che si voglia tenere nei confronti di tale pratica, non riscuote in nessun modo tale univoca condanna e, pertanto, l’averla intesa come “reato universale” costituisce già di per se una scelta punitiva del tutto ideologica. Lo dimostra anche il fatto che, pur essendo stato definito crimine universale, la pena prevista è fino a due anni, che verrebbe automaticamente sospesa per chi è incensurata: circostanza che chiaramente non avviene in tutte le altre ipotesi contemplate.


La Legge Varchi: una norma inefficace?

La Legge Varchi rappresenta una (ulteriore) restrizione all’accesso alla GPA per i cittadini italiani, fortemente lesiva del diritto di autodeterminazione e del diritto alla genitorialità. Ma oltre a ciò, l’estensione della punibilità appare inefficace anche su un piano meramente tecnico e teorico. Molte le critiche mosse:

  • Violazione del diritto all’autodeterminazione: la legge nega alle persone con utero (si utilizza tale espressione in quanto necessaria per includere e rappresentare donne cisgender, uomini transgender o persone non binarie) la possibilità di disporre liberamente del proprio corpo e di prendere decisioni autonome in materia di riproduzione, ledendo un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale. Tale diritto sembra però non essere stato apprezzato neanche dai Giudici della Suprema Corte, i quali hanno anche di recente statuito che “L’ordinamento italiano non consente il ricorso ad operazioni di maternità surrogata. L’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a “reclamare diritti” sul bambino che nascerà, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Tale pratica è vietata in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004” (sentenza delle Sezioni unite civili n. 38162 del 2022).
  • Discriminazione: la legge discrimina diverse categorie di persone: coppie eterosessuali infertili, coppie omosessuali e persone single che non possono accedere alla GPA in Italia e che, con la Legge Varchi, vedono limitata la possibilità di ricorrervi anche all’estero. Questa discriminazione si basa su un modello di famiglia tradizionale e restrittivo, non in linea con l’evoluzione sociale e giuridica. Non sfugge, sul punto, che sia stata la stessa On.le Carolina Varchi a far trapelare che la ratio originaria della norma da costei introdotta (sul preesistente divieto della L. 40/2004) è quella di ostacolare la genitorialità delle persone LGBT, ancorchè la GPA coinvolga per la stragrande maggioranza le famiglie eterosessuali (e cisgender), con una proporzione di oltre il 90%, rispetto a meno del 10% di famiglie LGBT. Tuttavia, sul piano pratico, appare chiaro che l’individuazione (a fini punitivi) di fattispecie di GPA compiuta all’estero sarà più agevole nei confronti delle coppie LGBT rispetto alle coppie eterosessuali (e cisgender), potendo quest’ultime meramente sottacere di aver ricorso a maternità surrogata. Per contro, appare chiaro che analoga omissione non potrebbe esser fatta nel caso – ad esempio – di una coppia di uomini cisgender gay, attesi che in tale ipotesi la filiazione è ontologicamente effettuabile solo attraverso il ricorso a pratiche esterne.
  • Estra-territorialità del diritto penale: la regola fondamentale che disciplina l’applicazione della legge penale nello spazio sia ispirata al principio di territorialità, sancito dall’ art. 6 c.p.. I casi di punibilità in Italia di un reato commesso dal cittadino all’estero sono ipotesi molto residuali, disciplinate dagli artt. 7,8 e 9 c.p.. Si tratta però di un bilanciamento dovuto ad ipotesi delittuose che offrono un peculiare collegamento con il territorio o le autorità italiane, oppure di gravità inequivoca, notoria ed univoca. Circostanze che non sussisterebbero nel caso in esame., come dimostrato dal variegato quadro internazionale.
  • Inefficacia: la legge non risolve il problema dell’accesso alla GPA, ma lo sposta semplicemente all’estero, esponendo le persone a maggiori rischi, a condizioni di illegalità e a possibili sfruttamenti. Inoltre, non affronta le complesse questioni etiche e sociali legate alla GPA, limitandosi ad una proibizione indiscriminata.
  • Impatto sui minori: la legge non considera adeguatamente l’interesse superiore del minore, che rischia di trovarsi in una situazione di incertezza giuridica e di difficoltà nel riconoscimento del legame genitoriale. Va poi rammentato che, contrariamente allo spirito punitivo che la Legge Varchi impone, la Corte costituzionale va nella direzione – del tutto opposta- della tutela del superiore interesse del minore nell’ambito della disciplina che interagisce con il divieto GPA. Nella sentenza n. 272/2017 la Corte valorizza la centralità dell’interesse alla conservazione dello status filiationis, rispetto all’interesse alla maternità “naturale”. Nella recentissima sent. 33 del 2021, la Consulta, pur statuendo la non trascrivibilità dell’atto di nascita di un minore nato da maternità surrogata all’estero, ribadisce la centralità assunta dal principio del superiore interesse del minore agli effetti di una forma di riconoscimento del legame familiare già instaurato, con elementi nuovi rispetto alla sentenza delle Sezioni unite civili del 2019.
  • Ed inoltre, secondo Alessia Crocini – Presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno – l’approvazione della norma ha già leso la serenità di bambini e quelle bambini nate per maternità surrogata, che hanno colto l anotizia come un chiaro esempio di persecuzione giuridica: “I più grandi hanno 20 anni, ma anche tra quelli di 10 e 12 ieri hanno sentito i telegiornali e hanno avuto paura di essere tolti alle proprie famiglie“, dice Crocini a Il Messaggero. La presidente delle Famiglie Arcobaleno ritiene che si tratti di una “legge di bandiera, ideologica, che serve a scoraggiare la genitorialità soprattutto quella omosessuale maschile, ad accontentare i gruppi oltranzisti e ultracattolici, antiabortisti“.

La GPA: una questione di genere e di libertà di scelta

La criminalizzazione della GPA riflette una visione stereotipata e patriarcale della donna e delle persone con utero tout court (come, ad esempio, uomini trans o persone non binarie), limitandone l’autonomia e la libertà di scelta.

È, al contrario, fondamentale riconoscere il diritto di libera disposizione del proprio corpo e di libera scelta relativa alla gravidanza, sia che essa sia condotta per se, sia che sia condotta per conto di altre persone, nel rispetto dell’autodeterminazione, di ciascun individuo. La GPA può rappresentare una scelta consapevole e responsabile, motivata da ragioni altruistiche, da legami affettivi o da altre motivazioni personali. Nessuna di tali circostanze è mai stata contemplata nè nella L. 40/2004, nè tantomeno nell’estensione della punibilità operata dalla Legge Varchi, che anzi sembra deliberatamente promossa al fine di limitare siffatta autodeterminazione, in una visione del diritto che pone quest’ultimo come arbitro morale delle vite altrui.

Verso un approccio regolatorio: la necessità di un dibattito aperto e informato

La Legge Varchi rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti delle persone e delle famiglie. La criminalizzazione della GPA non risolve le complesse questioni etiche e sociali connesse a questa pratica, ma le aggrava, esponendo le persone a rischi e discriminazioni.

È necessario un ripensamento complessivo della normativa sulla GPA in Italia, che tenga conto del diritto all’autodeterminazione, della tutela dei minori e delle esigenze delle famiglie. Un approccio regolatorio, che preveda garanzie e controlli, sarebbe preferibile al divieto assoluto, consentendo di affrontare le questioni etiche e sociali in modo trasparente e responsabile.

Un dibattito aperto e informato, che coinvolga tutte le parti interessate, è fondamentale per elaborare una normativa che tuteli i diritti di tutti, nel rispetto della dignità e della libertà di scelta di ciascuno.

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