Minori Transgender: la rettificazione delle persone trans più piccole

Il mutamento giudiziale di genere nel caso di persone transgender minori

Indice

E' possibile richiedere la rettificazione giudiziale di genere in caso di minori transgender?

La L. 164/82, l’unica norma che in Italia regola il percorso giudiziale di affermazione di genere delle persone transgender, nulla dice in ordine all’età anagrafica richiesta per attivare detto procedimento giudiziale; la disposizione si limita infatti ad stabilire – all’art. 2 – che “La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all’articolo 1 e’ proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l’attore”.

Ciò considerato, è possibile per la persona minore procedere giudizialmente alla rettificazione anagrafica ed lla autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici?

La risposta, è si.

Ed infatti nonostante in passato vi siano state pronuncie giurisprudenziali sottese a negare detta possibilità, la risposta è oggi pacificamente affermativa, come del resto ampiamente confermato anche dalle recenti sentenze di merito che, sul tema, non sembrano neanche più curarsi di argomentare chiarire la possibilità, dandola quindi per assodata (si veda, ad esempio, Tribunale Rovigo sez. I, sent. del 20 gennaio 2023, Tribunale di Bologna, sent. 5 ottobre 2021, Tribunale di Lucca, sentenza del 27 agosto 2021).

Come si procedere alla rettificazione anagrafica nel caso di persona minore?

Nello specifico, preso atto della possibilità di procedere, anche in questi casi, attraverso il procedimento della L. 164/82 (si rimanda all’approfondimento) è chiaro che l’azione giudiziale dovrà essere materialmente introdotta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Chi esercita la responsabilità genitoriale, dunque, dovrà introdurre l’azione al fine di valorizzare la volontà e l’autodeterminazione della persona transgender minore, che dovrà essere poi riconfermata in modo diretto anche davanti al Giudice.

In tali casi, difatti, l’accertamento giudiziale, oltre alle circostanze consuete, dovrà mirare a confermare che “le domande avanzate da parte degli attori [ovvero, di chi esercita la responsabilità genitoriale sulla persona minore] e dirette ad ottenere la rettifica del sesso anagrafico della loro figlia minore, nonché l’adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili mediante trattamento medico- chirurgico, siano state formulate […]con lo scopo di assicurare alla figlia il benessere psicofisico e comunque in totale conformità alla volontà della minore stessa” (Tribunale di Genova Sezione IV Sentenza n. 153/2019 pubblicata il 17.1.2019).

La principale peculiarità, pertanto, sta nel fatto che la volontà della persona transgender ancora minorenne deve essere giudizialmente mediata dal potere di rappresentanza giuridica di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Che ruolo hanno, in giudizio, i genitori della persona minore transgender?

Il ruolo di chi esercita la responsabilità genitoriale deve essere quello di rappresentare giudizialmente l’interesse e la volontà della persona minore.

Ed infatti tant’è che, a mente dell’art. 1, comma 30, della legge delega n. 206/2021, nell’ipotesi in cui tale volontà non sia stata adeguatamente e prontamente valorizzata, il Giudice è persino legittimato ad procedere all’attivazione di una curatela speciale, “disposta […], nelle ipotesi in cui emerga nel procedimento una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori, od ancora quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto gli anni quattordici. Inoltre, il giudice può nominare il curatore ove ravvisi che i genitori appaiano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore (v. il novellato art. 78 c.p.c. all’interno del quale rimane invariata la nomina del curatore nel caso di conflitto di interessi tra genitori e minore” .

E’ ormai prassi giurisprudenziale, nei procedimenti di affermazione di genere introdotti in favore della persona transgender minore, quella di valorizzarne sempre di più la volontà della persona minore direttamente interessata affinchè la rappresentanza giudiziale “mediata” dai genitori “ non debba essere trasformato interpretativamente in un ostacolo all’esercizio dei medesimi diritti”.

Può essere richiesta l'autorizzazione agli interventi chirurgici anche per la persona transgender minore?

In primo luogo va rammentato che, a mente della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del luglio 2024, non è più necessario – sul piano teorico – richiedere l’autorizzazione giudiziale agli interventi di affermazione di genere laddove la persona abbia ottenuto l’autorizzazione la cambiamento delle generalità anagrafiche ex L . 164/82. Ed infatti, la Corte Costituzionale ha osservato che, in tale ipotesi, gli interventi divengono automaticamente ed autonomamente autorizzati senza che sia necessaria – e quindi possibile – una pronuncia di specifica autorizzazione.

Ciò detto è comunque possibile che l’orientamento locale preveda ancora una specifica autorizzazione, quantomeno nei Tribunali che ancora non si sono conformati alla Sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.

Bisogna allora chiedersi se in tali ipotesi sia possibile ottenere una tale autorizzazione anche in favore della persona trans minore d’età

La risposta è Si.

Ed anzi, sempre stato d’uso frequente – almeno, sino alla ridetta pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale) la prassi di chiedere di essere autorizzati già da subito anche la valutazione futura rimessa alla persona direttamente interessata, dal momento che, anche in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3, L n. 219/2017 “l’adeguamento dei caratteri sessuali […] all’identità di genere profondamente vissuta, vale a tutelare il diritto alla salute del richiedente garantito dall’art. 32 della Costituzione e la scelta operata dalla parte attrice, benché si tratti di un soggetto minore, appare supportata da salde motivazioni e condivise dai genitori, che lo accompagnano nel percorso e hanno chiesto l’autorizzazione all’intervento quali rappresentanti del minore”.

Ciò, d’altronde, è in linea con quanto già aveva avuto modo di richiedere la giurisprudenza di merito, per la quale già da tempo “nel giudizio promosso dai genitori esercenti la potestà sul figlio minore affinché lo stesso sia autorizzato al trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali, il consenso a tal fine è espressione di due volontà, quella del minore – la cui manifestazione va valutata in relazione all’età e al grado di maturità raggiunta – e quella dei genitori cui spetta la legittimazione attiva”.

1 Tribunale Rovigo sez. I, 20/01/2023, dep. 20/01/2023), n. 68

2 Tribunale Frosinone, 25/07/2017