Iter di "mutamento di sesso": cos'è la C.T.U. e cosa comporta?

Indice

Cosa è il C.T.U.

Il Codice di Procedura Civile descrive il Consulente Tecnico di Ufficio C.T.U.) come uno degli ausiliari del giudice: in particolare l’art. 61 c.p.c. così recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.

La funzione del C.T.U., quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche o dubbi di natura tecnica. In tali ipotesi, la funzione del C.T.U. è quella di dare risposta, utilizzando la propria specifica competenza tecnica, ai quesiti che il giudice gli pone.

L’attività del C.T.U. è disciplinata dall’art. 62 c.p.c., iper il quale il C.T.U. “… compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss.” e ora degli artt. 424 e 463.

L’attività del C.T.U. sfocia nella redazione della relazione finale scritta, depositata in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice

Quando avviene la nomina del CTU nei procedimenti di “rettificazione di sesso”

Essendo uno strumento a supporto del Giudice previsto dal Codice di Procedura Civile, non è in astratto possibile impedire al Giudice di nominare un C.T.U.: ogni volta che si assiste a rassicurazioni certe sul fatto che non verrà nominato un C.T.U., si assiste quindi una incomprensione del Codice di Procedura Civile, per il quale tale possibilità è in astratto sempre disponibile per il Giudice.

Tuttavia, nei procedimenti di affermazione di genere, è comunque possibile abbattere la possibilità producendo una documentazione che riduca a zero i possibili dubbi che il Giudice potrebbe voler risolvere con la nomina di un C.T.U.

In particolare, a seconda del Tribunale cui ci si rivolgerà. È molto probabile che depositare relazioni psicodiagnostiche ed endocrinologica a firma pubblica venga valutato in modo preferenziale rispetto al deposito di relazioni a firma privata.

Questo, poiché l’art. 2700 del Codice Civile stabilisce che “L’atto pubblico fa piena prova […] della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”: in buona sostanza, per il Codice Civile, l’atto pubblico (e quindi la relazione endocrinologica o psicodiagnostica a firma pubblica) fanno piena prova.

Invece, non c’è alcuna norma che attribuisca altrettanto peso alle relaziono a firma privata.

Ciò non vuol dire che con relazioni a firma privata si avrà sicuramente la nomina di un C.T.U., ma va certamente tenuto a mente che esse hanno un valore probatorio minore, a si sensi del Codice Civile.

Capita dunque che alcuni Giudici vogliano integrare il fascicolo con una relazione di cosiddetta “disforia di genere” a firma pubblica: se essa è già presente, sarà meno probabile che venga nominato un C.T.U.: se invece si ha unicamente una relazione privata, sarà più probabile che sia nominato. 

Cosa fa il C.T.U. nei procedimenti di “rettificazione di sesso”?

Nei procedimento di affermazione di genere o di cosiddetto “mutamento di sesso”, il ruolo del C.T.U. sarà quello di accertare il quadro psicodiagnostico, ovvero di convalidare la relazione psicodiagnostica già presente.

Sarà dunque probabile che il C.T.U. eventualmente nominato sia uno psichiatra.

E’ invece molto raro che venga nominato un C.T.U. specialista in endocrinologia: laddove fosse nominata tale figura, il compito sarà accertare l’insorgenza dei caratteri sessuali secondari dipesi dall’eventuale terapia ormonale sostitutiva.

Ovviamente, il ruolo dell’avvocato è quello di prevenire ed evitare, per quanto possibile, che tali figure vengano nominate.

La nomina di un C.T.U. allunga i tempi dell'iter giudiziale di mutamento di sesso?

Si, allunga i tempi di circa 3 o 4 mesi.

Infatti, il Consulente chiede solitamente circa 90 giorni di tempo per redigere la propria relazione, che sarà poi depositata nel fascicolo telematico.

In questi 90 giorni, il Consulente convocherà la persona transgender presso il proprio Studio per un colloquio, a seguito del quale redigerà la propria relazione, che verrà poi depositata in Cancelleria.

Dopo tale deposito, verrà celebrata un’ulteriore udienza tecnica, dove la causa verrà finalmente trattenuta in decisione.

Ciò detto, la nomina del C.T.U. allunga le tempistiche dell’iter giudiziale di affermazione di genere, ma nell’economia di un procedimento che comunque ha tempi non brevissimo (almeno solitamente 7/9 mesi), non si tratta di un prolungamento eccessivo, anche se sicuramente fastidioso.

Il C.T.U. comporta un aumento dei costi?

Se si è ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio, no.

Diversamente, si: saranno i costi richiesti dallo stesso Consulente, che normalmente si aggirano sui 5/800 €.