Transgender: l’autorizzazione agli interventi è ancora possibile?
La pronuncia del Tribunale di Pisa che torna sulla sentenza n. 143 del 2024 sui percorsi di affermazione di genere e sull’autorizzazione agli interventi chirurgici.
Indice
Premessa
Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, con cui veniva dichiarato incostituzionale l’obbligo di richiedere l’autorizzazione agli interventi di affermazione di genere, molte persone transgender si sono chieste come poter comunque ottenere nella sentenza di affermazione di genere il riconoscimento esplicito del diritto a sottoporsi alla chirurgia di affermazione. La sentenza n. 143/2024, di cui già abbiamo parlato, aveva infatti dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Il caso affrontato dal Tribunale di Pisa
Con procedimento ex legge 164/82 introdotto prima della sentenza n. 143/2024, veniva richiesta l’autorizzazione al mutamento dei documenti e del marcatore di genere e, contestualmente, autorizzazione al compimento degli interventi chirurgici di affermazione di genere.
Giunta la causa in decisione, vi era dunque da domandarsi come rispondere alla domanda di autorizzazione agli interventi: ovvero se la si potesse o meno accogliere, vista l’abrogazione parziale operata dalla Corte Costituzionale.
La soluzione del Tribunale di Pisa
Il Tribunale dunque così si esprime:
Richiamata la normativa in questione, e dato atto dell’intervento censorio del giudice delle leggi (sentenza n. 143/2024), v’è da chiedersi se, alla luce della pronuncia da ultimo citata sia ancora necessario l’ottenimento di una espressa autorizzazione da parte del Tribunale per procedere all’intervento di adeguamento chirurgico. Invero la Corte Costituzionale, con stringata motivazione si è limitata a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Non ritiene questo Collegio, però, che la pronuncia in questione possa essere interpretata nel senso di escludere sempre e comunque l’autorizzazione giudiziale all’intervento chirurgico.
Conclusioni
Il Tribunale di Pisa sancisce dunque un importante principio: anche successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, è comunque sempre possibile ottenere l’autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere.
Tale principio è di favore per la comunità transgender, atteso che consente, ove sia necessario, di ottenere scritto nero su bianco il diritto agli interventi di affermazione di genere. Inoltre, non subordina quest’ultimi all’aver modificato o meno il documento di identità.
