Il testo della legge 164/82, la vecchia ed ancora unica normativa in Italia che consente l'affermazione di genere delle persone trans.

Indice

Premessa

La legge 164/1982, rubricata “norme in materia di rettificazione di sesso”, costituisce tutt’oggi l’unica legge dello Stato in forza del quale le persone trans possono chiedere il mutamento dei propri dati anagrafici e l’autorizzazione agli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere.

Si tratta di un testo normativo breve e lacunoso, senz’altro obsoleto e solo parzialmente integrato da alcuni importanti e celebri approdi giurisprudenziali. Il testo originario, inoltre, è stato, altresì modificato nell’ambito della riforma dei riti processuali (decreto legislativo 150/2011).

Di seguito si trascrive il testo oggi vigente e, subito sotto, l’attuale formulazione emendata dal Dlgs 150/2011, aggiornata alle modifiche introdotte dalla Sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.

Il testo vigente

Art. 1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. (Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”

Art. 2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita’ da statuirsi dal legislatore”.

Art. 3. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 Art. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia gia’ sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, (la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta) entro il termine di un anno dalla data suddetta. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)

Art. 7. L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addi’ 14 aprile 1982

PERTINI SPADOLINI – DARIDA – ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Art. 31 Decreto Legislativo n. 150/2011

Art. 1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 2. E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.

Art. 3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Art. 4. DICHIARATO PARZIALMENTE INCOSTITUZIONALE DALLA SENTENZA N. 143/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. La Corte Costituzionale, con S. n. 143 del 2024 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”

Art. 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Art. 6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.