Premessa

L’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Nel contesto delle persone trans, pare ovvio che questa tutela dovrebbe includere sia il benessere fisico che quello psichico, come indicato dalla definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che la considera un “completo stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto l’assenza di malattie o infermità.”

Ma è così?

Indice

Legge 164/1982 ed i risvolti sulla salute

La legge 164/1982, negli anni, ha consentito alla persone trans la possibilità di rettificare il marcatore di genere anagrafico e, ove voluto, di sottoporsi a interventi chirurgici per l’adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Questa normativa rappresenta – pur con i suoi limiti – una pietra miliare per il riconoscimento del diritto alla piena identità di genere. Tra le varie disposizioni, la norma prevedeva la possibilità di ottenere la autorizzazione giudiziale per il compimento degli interventi chirurgici di affermazione di genere, altrimenti vietati.
La giurisprudenza italiana ha svolto poi un ruolo cruciale nel rafforzare il diritto alla salute delle persone trans. La sentenza della Corte costituzionale n. 161/1985 aveva riconosciuto che l’incongruenza di genere, causando un grave disagio psichico, richiedeva un intervento legislativo per tutelare il diritto alla salute, inteso come benessere psico-fisico. La sentenza n. 221/2015 della stessa Corte aveva inoltre stabilito che l’intervento chirurgico non è sempre necessario (ed obbligatorio) per ottenere la rettificazione anagrafica, evidenziando un approccio più rispettoso delle esigenze individuali.
Anche la Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, aveva avuto modo di ribadire l’importanza di considerare l’identità di genere come un diritto autonomo e fondamentale, che prevale su altri interessi giuridici.
Importante arresto è, poi, quello recentissimo della pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale, con cui si è superato l’obbligo di ottenere una autorizzazione giudiziale ai fini degli interventi di affermazione di genere.

La Sentenza n. 143/2024 e l’Autodeterminazione nel Percorso di affermazione di genere

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, ha stabilito che l’obbligo di autorizzazione giudiziale per interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non è costituzionalmente legittimo nei casi in cui le modificazioni già avvenute siano sufficienti per ottenere la rettificazione anagrafica. Questo riconoscimento elimina un ostacolo significativo nel percorso di affermazione, ribadendo che il diritto alla salute include non solo il benessere fisico, ma anche quello psichico e sociale, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione e dalla definizione dell’OMS.
La Corte ha sottolineato che il diritto alla salute delle persone trans deve essere garantito in modo integrale, considerando il profondo impatto psicologico del mancato riconoscimento della propria identità di genere. Costringere una persona a ricorrere al tribunale per ottenere l’autorizzazione a un intervento chirurgico può aggravare lo stato di disagio, ostacolando il raggiungimento di un pieno benessere psico-fisico.
Questo approccio, del resto, si collega a precedenti sentenze, come la n. 221/2015, che hanno sancito il diritto delle persone trans alla rettificazione anagrafica senza la necessità di interventi chirurgici, rafforzando l’idea che l’identità di genere sia un diritto personale fondamentale.

Terapia ormonale e LEA: una lacuna?

La terapia ormonale può essere una parte essenziale (per quanto del tutto facoltativa) del percorso di affermazione di genere. Tuttavia, molti farmaci utilizzati in questo contesto, come gli antiandrogeni, gli estrogeni o il testosterone, non sono inclusi nei LEA quali trattamento per l’affermazione di genere. Sebbene alcuni di questi farmaci appartengano alla fascia A (gratuita per patologie incluse nei LEA), l’incongruenza di genere non è riconosciuta come indicazione terapeutica dal Ministero della Salute. Questo talvolta obbliga la popolazione transgender a sostenere autonomamente i costi, che possono diventare proibitivi.
Ad esempio, la Regione Toscana ha introdotto una delibera per garantire la gratuità della terapia ormonale alle persone trans: tuttavia, iniziative legislative locali come queste rimangono un’eccezione a livello nazionale, causando disparità tra le regioni e limitando il diritto alla salute per molti cittadini.

Gli Interventi Chirurgici e la Copertura Parziale

Gli interventi chirurgici per la rettificazione del sesso sono formalmente coperti dal SSN, ma solo se autorizzati dalla sentenza che, dopo la pronuncia n. 143/2024 Corte Costituzionale, dispone il mutamento anagrafico. Questo iter complesso e dispendioso, oltre alle poche strutture disponibili sul territorio nazionale, contribuisce a rendere il diritto alla salute meno accessibile. Inoltre, i costi dei dispositivi post-operatori, come il tutore vaginale per le persone trans AMAB, restano a carico del paziente, aggravando ulteriormente il divario economico.
Un problema simile si pone per gli interventi di modifica dei caratteri sessuali secondari, come la rimozione della barba o il rimodellamento del seno. Questo approccio limita le possibilità di affermazione per chi non dispone di risorse economiche adeguate.

La prevenzione

Analoga problematica appare sul fronte della prevenzione.

Ed infatti, una volta ottenuto il mutamento del marcatore di genere, è piuttosto frequente che la persone trans non venga più riconosciuta dai software necessari per la prenotazione degli esami e degli screening, posto che quest’ultimi tengono in considerazione solo corpi cisgender. Alcuni esami preventivi e diagnostici non divengono difatti più prenotatili, una volta ottenuta la rettificazione anagrafica, atteso che i software di prenotazione presuppongono che la persona sia cisgender e, ad esempio, non rendono possibili prenotar esami prostatici per donne AMAB o PAP Test per uomini AFAB. 

Anche tale circostanza mette a serio repentaglio la salute delle persone trans, di fatto precludendo la possibilità di effettuare esami di prevenzione essenziali.

Vi sono, anche su questo fronte, casi virtuosi di aziende sanitarie che consentono screening anche in superamento dei limiti dei software attuali.

Un caso virtuoso: il consultorio per lo screening dell'utero dedicato alle persone trans

É ad esempio il caso del consultorio dedicato alla popolazione Trans dell’Azienda USL di Bologna, reso possibile da una collaborazione con il Movimento di Identità Trans.

A partire dal mese di dicembre 2024, le persone Trans, sia con anagrafica maschile sia con anagrafica femminile possono difatti recarsi previo appuntamento presso un consultorio dedicato dell’Azienda USL di Bologna per effettuare lo screening della cervice uterina (Pap test o HPV test in base all’età della persona).

Trattasi di una importante innovazione che garantisce un servizio che, sebbene la Costituzione chiami “universale”, è nei fatti spesso limitato solo a fasce della popolazione cisgender, escludendo completamente le persone trans.