Pubblicato il: 05/09/2024
La disputa – da cui ha tratto origine la decisione del giudice amministrativo – riguarda nove società di produzione, rivendita e installazione di accessori per veicoli, che avevano fatto ricorso al tribunale amministrativo contro le circolari n. 25981 e n. 30187 del Ministero dei Trasporti, emanate lo scorso anno. Tali provvedimenti aggiornavano le caratteristiche e modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo, posteriormente sul portellone del bagagliaio o sul gancio di traino a sfera, sui veicoli di categoria M1 (mezzi di uso comune fino a un massimo di otto posti a sedere).
Ma, soprattutto, queste circolari del Mit imponevano alle aziende produttrici nuovi limiti dimensionali e, agli automobilisti, il collaudo presso la Motorizzazione Civile (nel caso in cui il montaggio del portabici comportasse la parziale ostruzione di targhe e fanali), per non subire pesanti multe.
In particolare, il Ministero ha previsto una:
- lunghezza non maggiore di 1,20 metri;
- larghezza non maggiore di quella della macchina, con il limite massimo di 2,35 metri;
- altezza non maggiore di 2,50 metri.
Evidentemente temendo contraccolpi nelle vendite, le aziende specializzate hanno fatto ricorso contro la circolare del Mit, chiedendo la sospensiva cautelare del provvedimento e sostanzialmente affermando:
- la nullità degli atti firmati dal direttore generale del Dipartimento della Mobilità sostenibile, per mancanza dei necessari poteri;
- il carattere discriminatorio delle nuove regole verso i cittadini italiani, nel confronto con gli altri cittadini europei.
In particolare il ricorso è stato giudicato inammissibile per “carenza di legittimità attiva” da parte delle aziende del settore, ma anche nel merito l'impugnazione non aveva ragion d'essere. “Gli adempimenti amministrativi previsti dal codice della strada e contemplati dalle impugnate circolari non si appalesano sproporzionati, in quanto funzionali a salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare”, si legge nel provvedimento del Tar Lazio.
Le circolari saranno quindi nuovamente efficaci e vigenti, a meno che la battaglia legale non prosegua.
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